Autotutela Tributaria

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Autotutela

L’autotutela è senz’altro il più rapido dei sistemi per prevenire le liti tributarie, ma le norme che ne regolano l’ambito applicativo sono complesse

In tutti i casi in cui un atto (avviso, verbale, cartella esattoriale, etc.) e’ palesemente illegittimo o errato -perche’ per esempio riguarda una tassa, un tributo o una multa regolarmente pagata- prima di presentare il vero e proprio ricorso e’ possibile tentare di ottenerne l’annullamento in modo, diciamo, amichevole.

Si presenta una richiesta tramite l’istituto di autotutela, introdotto dall’art.68 del d.p.r. 287/1992 -poi abrogato- e attualmente disciplinato dal d.l.564/94 convertito nella legge 656/94 – integrato dalla legge 28/99- e dal decreto attuativo del ministero delle finanze n. 37/97.

L’autotutela costituisce il potere/dovere dell’amministrazione finanziaria di correggere o annullare, su propria iniziativa o su richiesta del contribuente, tutti i propri atti che risultano illegittimi o infondati.
Tale potere spetta all’ufficio che ha emanato l’atto o che e’ competente per gli accertamenti d’ufficio, oppure -in via sostitutiva e in caso di grave inerzia- alla Direzione Regionale o compartimentale dalla quale l’ufficio stesso dipende.

Quindi ]l’Amministrazione fiscale o tributaria prende coscienza di aver commesso un sbaglio può annullare o correggere l’errore senza attendere la risposta del  giudice:

questo grado di autocorrezione si chiama “autotutela”.

La competenza ad attuare la correzione è dello stesso Ufficio che ha scaturito l’atto.

Un atto illegittimo può essere annullato “d’ufficio”, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente.

Lo stesso, può inviare  all’ufficio competente una semplice domanda in carta libera contenente un’esposizione riepilogativa dei fatti e corredata dalla documentazione idonea a dimostrare le tesi sopportate.

Nella domanda occorre riportare:

  • l’atto di cui si chiede l’annullamento;
  • i motivi che fanno ritenere tale atto illegittimo e, di conseguenza, annullabile in tutto o in parte.

Gli esempi più frequenti di autotutela si hanno:

  • l’illegittimità per errore di persona;
  • l’illegittimità per evidente errore logico o di calcolo;
  • l’illegittimità per errore sul presupposto dell’imposta;
  • l’illegittimità per doppia imposizione;
  • l’illegittimità per mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
  • l’illegittimità per mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
  • l’illegittimità per sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  • l’illegittimità per errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione.
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L’annullamento dell’atto illegittimo può essere effettuato anche se:

  • il giudizio è ancora pendente;
  • l’atto è divenuto ormai definitivo per decorso dei termini per ricorrere;
  • il contribuente ha presentato ricorso e questo è stato respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.

L’annullamento dell’atto illegittimo provoca automaticamente l’annullamento degli atti ad esso consequenziali (ad esempio, il ritiro di un avviso di accertamento infondato comporta l’annullamento della conseguente iscrizione a ruolo e delle relative cartelle di pagamento) e l’obbligo di restituzione delle somme riscosse sulla base degli atti annullati.

Nota:
L’autotutela è per l’Amministrazione tributaria  una facoltà discrezionale, la presentazione di un’istanza non sospende i termini per la presentazione del ricorso al giudice tributario(fiscale). Pertanto, è necessario prestare attenzione a non far trascorrere inutilmente tali termini.

ESEMPIO Di RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA

All’Ufficio…….. (indicare l’ufficio che ha emesso l’atto illegittimo o infondato. Per i tributi locali indicare l’ufficio tributi del Comune)
Via……..
Cap…….citta’……..

OGGETTO: Richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell’Art. 68 del DPR n.287/92, dell’Art.2 quater del DL n.564/94 convertito nella legge 656/94 e del DM n.37/97.

Il/La sottoscritto/a……………nato/a……………il……………C.F……………residente in……………Via…………….n……telefono……………telefax……………posta elettronica……………

PREMESSO
Che con ……………… (l’avviso, la cartella di pagamento, etc) n………del ……………………………. notificato/a il……………….. in relazione all’anno di imposta…………………………………relativo all’immobile sito in…… Via …..(solo per domande relativi a tributi locali come ICI, Tarsu, etc.)codesto Ufficio ha chiesto il pagamento di euro………………irrogando sanzioni per euro…………..

CONSIDERATO CHE
Tale provvedimento appare illegittimo perche’ (descrivere brevemente le motivazioni relative al proprio caso, specificando l’errore e i dati corretti, vedi nota)………………………………………………….

DICHIARA
– di essere informato che, ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
– di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali previste per legge.

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CHIEDE
A codesto Ufficio, previa sospensione degli effetti dell’atto e riesame del provvedimento sopra indicato, di procedere al suo annullamento (o rettifica, specificare a seconda del caso).

Allega:
– copia dell’atto del quale si chiede l’annullamento;
– documentazione che comprovi l’illegittimita’ del documento (ricevute di pagamento, prove relative all’errore di persona, visure catastali, etc.etc.);
– copia del documento di identita’.

Luogo e data:……………………

Firma……………………………

ATTENZIONE!
-La presentazione dell’istanza di autotutela NON sospende automaticamente il termine di pagamento dell’atto ne’ quello per fare il ricorso giudiziale (davanti al giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda del caso). Se non si ottiene tale sospensione o qualora l’ente non risponda entro detti termini, e’ bene procedere al ricorso giudiziale perche’ tale possibilita’ non decada con lo scadere dei termini stessi. Per tale motivo e’ anche consigliabile presentare l’istanza di autotutela con tempestivita’.
– L’ente a cui viene fatta la richiesta non e’ obbligato per legge ad annullare o rettificare l’atto. Nel caso in cui resti inerte o risponda negativamente si dovra’ tentare il ricorso giudiziale nei termini previsti per lo specifico atto
– L’istanza puo’ essere presentata anche se si e’ gia’ pagato. In tal caso all’annullamento, totale o parziale, seguira’ un rimborso.
Limiti al ricorso sull’autotutela (Cassazione  29 dicembre 2010)

 

Gelata della Cassazione sulle strade che si aprono al contribuente per il mancato esercizio dell’autotutela da parte dell’amministrazione finanziaria. Impugnando il mancato esercizio di quest’ultima da parte dell’amministrazione finanziaria non si può infatti in ogni caso arrivare a rimettere in discussione i contenuti dell’accertamento del fisco. Lo precisa la Cassazione con la sentenza 26313 depositata il 29 dicembre 2010.

Secondo la sentenza l’esercizio dell’autotutela tributaria per il contribuente rappresenta un interesse legittimo e non un diritto soggettivo. La conseguenza che la corte ne fa discendere è che il rifiuto di esercitarlo da parte dell’amministrazione può essere impugnato davanti al giudice tributario nel limite in cui lo sono gli atti amministrativi discrezionali e quindi relativamente alla legittimità della condotta omissiva, ma non può estendersi al merito della pretesa tributaria.

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Contestare l’omessa autotutela perciò – conclude la sentenza – non apre il giudizio sul merito dell’atto relativamente al quale non sono stati esperiti i necessari rimedi giurisdizionali.

La questione riguardava un contribuente che aveva impugnato la cartella di pagamento successiva a un avviso di accertamento che non era stato impugnato. L’avviso di accertamento era stato emesso per la mancata risposta a un questionario relativo ad alcuni costi dedotti. Il contribuente non aveva impugnato l’avviso, ma aveva prodotto la documentazione originariamente richiesta e presentato istanza di autotutela. Arrivata la cartella il contribuente l’aveva censurata anche relativamente al mancato esercizio dell’autotutela.

La sentenza della Cassazione depositata ieri prende atto del fatto che le sezioni unite della corte avevano stabilito la competenza dei giudici tributari in materia di mancato esercizio dell’autotutela (sentenza 7388/2007). La pronuncia delle sezioni unite della Corte aveva suscitato molte speranze sulle garanzie accordate dall’ordinamento circa le modalità di esercizio dell’autotutela da parte dell’amministrazione fiscale.

La nuova pronuncia qualificando quello per l’autotutela come iteresse legittimo, di fatto limita di molto la possibilità del contribuente di intervenire sul mancato esercizio di questo potere di annullamento da parte dell’amministrazione. Inoltre pone l’autotutela come esercitabile solo per il perseguimento di interessi pubblici.

Tra questi però andrebbe forse ricompreso anche il principio di buona fede e di collaborazione tra cittadini e amministrazione postulato dallo statuto del contribuente, sul quale la sentenza invece sembra chiudere.

Più favorevole ai contribuenti invece un’altra pronuncia di ieri della Cassazione, la 26263/2010, con la quale la corte ha stabilito che quando il giudice applica il favorrei, in tema di sanzioni inflitte ai contribuenti, deve anche estendere il proprio giudizio fino a rideterminarle. Non è invece ammissibile che la questione venga rimessa all’amministrazione finanziaria per la nuova quantificazione delle penalità al contribuente.