Gli omaggi natalizi a clienti e dipendenti

Indice

Omaggi o omaggi natalizi

Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi varia a seconda che i beni rientrino o meno nell’oggetto dell’attività esercitata e che gli stessi siano destinati ad un cliente oppure a un dipendente dell’impresa.

BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA

Gli omaggi di beni la cui produzione o commercio non rientra nell’attività dell’impresa costituiscono spese di rappresentanza, a prescindere dal valore unitario o dal relativo costo.

OMAGGI A CLIENTI

La disciplina fiscale per gli omaggi erogati ai clienti dell’azienda.

ASPETTI IVA

Ai sensi dell’art. 19-bis1, c. 1, lett. h), DPR 633/1972, la detrazione dell’IVA corrisposta perl’acquisto di beni omaggio (costituenti spese di rappresentanza), è collegata al costo dei singolibeni:

  • Beni di costo unitario pari o inferiore a € 25,82  IVA DETRAIBILE
  • Beni di costo unitario superiore a € 25,82 

IVA INDETRAIBILE

Come precisato nella CM 54/E/2002, risulta detraibile anche l’imposta corrisposta perl’acquisto di alimenti e bevande (ad esempio, omaggi di vino, spumante, panettoni)destinati alla successiva cessione gratuita (se di costo unitario non superiore a € 25,82).

La successiva cessione gratuita è un’operazione esclusa da IVA ai sensi dell’art. 2, c. 2, n. 4),DPR 633/1972, e non richiede, pertanto, l’emissione di alcun documento fiscale (fattura, ricevuta,ecc.) anche se si consiglia di emettere un DDT (con causale “omaggio”) per certificare l’identità del destinatario e dimostrare l’inerenza della spesa rispetto all’attività aziendale.

ASPETTI REDDITUALI

I costi sostenuti per l’acquisto dei beni omaggio (rientranti tra le spese di rappresentanza ex art.108, c. 2, TUIR), sono deducibili nell’anno di sostenimento, secondo le seguenti regole:

  • Beni di costo unitario pari o inferiore a € 50  INTERAMENTE DEDUCIBILI
  • Beni di costo unitario superiore a € 50  IN PROPORZIONE AI RICAVI DELL’IMPRESA

Infatti, per i beni di costo unitario superiore a € 50, nonché per le prestazioni gratuite di qualsiasi importo, la deducibilità va rapportata ai ricavi dell’impresa (nella generalità dei casi, voci A1 e A5 di CE):

RICAVI E PROVENTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA IMPORTO MASSIMO DEDUCIBILE

fino a € 10 milioni                                                               1,3%

per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni          0,5%

per la parte eccedente € 50 milioni                                      0,1%

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La quota di spese di rappresentanza eccedente i predetti limiti è interamente indeducibile.

Esempio 1

Ricavi della gestione caratteristica € 400.000, acquisto di n. 50 omaggi dal costo unitario di € 60 (totale € 3.000). Limite massimo di deduzione € 5.200 (400.000 x 1,3%).

Il costo diacquisto dei beni omaggio è quindi interamente deducibile dal reddito avendo superato il c.d. “test di congruità”.

In tema di spese di rappresentanza giova segnalare che il DM 19.11.2008 considera inerenti all’attività d’impresa (e, quindi, potenzialmente deducibili) le spese:

1) effettivamente sostenute e documentate;

2) effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;

3) sostenute coerentemente con pratiche commerciali di settore o con criteri di ragionevolezzain funzione

DISPOSIZIONI COMUNI

Se l’omaggio è costituito da più beni in un’unica confezione di costo complessivo superiore a €25,82 per l’IVA e a € 50 per le imposte sui redditi, è opportuno tener conto del costo dell’intera confezione, considerando indetraibile l’IVA e destinando la quota di costo al monte delle spese dirappresentanza (da confrontare con il tetto massimo definito dalla percentuale dei ricavi dell’attività caratteristica), anche se il costo dei singoli beni costituenti la confezione è singolarmente inferiorea tale limite.

Occorre inoltre evidenziare che, a causa del disallineamento tra le due soglie previste ai fini delle imposte dirette (€ 50) e dell’IVA (€ 25,82), l’indetraibilità dell’imposta fa sì che questa divenga un costo in sede di determinazione del reddito d’impresa.

Di conseguenza, ai fini dell’integrale deduzione del costo di acquisto dell’omaggio, l’imponibile IVA in sede di acquisto non può essere superiore a:

  • € 48,08  Aliquota IVA 4%
  • € 45,45 Aliquota IVA 10%
  • € 41,67 Aliquota IVA 20%

ASPETTI CONTABILI

IIn bilancio, i costi afferenti l’acquisto degli omaggi trovano collocazione nelle seguenti voci di CE:

  • OMAGGIO DI BENI  Voce B.14 “Oneri diversi di gestione”
  • OMAGGIO DI SERVIZI  Voce B.7 “Costi della produzione per servizi”

ASPETTI IRAP

Ai fini IRAP occorre distinguere tra:

  • soggetti IRES (e soggetti IRPEF che hanno optato per la base imponibile IRAP con le regole delle società di capitali): le spese di rappresentanza, se inerenti e correttamente allocate in bilancio, sono deducibili per l’importo indicato a CE;
  • soggetti IRPEF: gli oneri diversi di gestione, tra cui sono classificati gli omaggi, non sono ricompresi tra i costi deducibili previsti dall’art. 5-bis, D.Lgs. 446/1997. Pertanto, per imprenditori individuali e società di persone, gli omaggi risultano indeducibili ai fini IRAP.
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OMAGGI AI DIPENDENTI

Esaminiamo il trattamento fiscale cui sottoporre gli omaggi erogati ai dipendenti o ai soggetti assimilati ai fini fiscali (ad esempio, collaborazioni coordinate e continuative e a progetto).

ASPETTI IVA

Con Risoluzione n. 666305/1990, il MEF ne ha escluso il requisito dell’inerenza con l’attività dell’impresa, oltre a non annoverarli nella categoria delle spese di rappresentanza. Pertanto, l’IVA assolta sugli acquisti di tali beni risulta indetraibile indipendentemente dal costo di acquisto.

OMAGGIO AI DIPENDENTI 

IVA indetraibile indipendentemente dal costo di acquisto

La successiva cessione gratuita è esclusa da IVA ai sensi dell’art. 2, c. 2, n. 4), DPR 633/1972, enon richiede l’emissione di alcun documento fiscale (fattura, ricevuta, ecc.).

ASPETTI REDDITUALI

Sotto l’aspetto delle imposte dirette il costo di acquisto dei beni in omaggio ai dipendenti è semprededucibile. Infatti, come previsto dall’art. 95, TUIR:

Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del redditocomprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore deilavoratori.

L’unica (eventuale) limitazione è costituita dalla previsione recata dall’art. 100, c. 1, TUIR, checonsidera gli omaggi erogati con gli scopi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza socialee sanitaria o culto, deducibili dal reddito d’impresa per un ammontare non superiore al 5 per milledelle spese per prestazioni di lavoro dipendente. Ad eccezione di tale previsione, non si rinvengono quindi le problematiche di parziale deducibilitàconnesse con la classificazione delle spese tra quelle di rappresentanza.

OMAGGIO AI DIPENDENTI 

Interamente deducibili a prescindere dal costo di acquistoAttenta considerazione meritano invece i riflessi fiscali che si verificano in capo al dipendente che riceve l’omaggio.

L’art. 51, c. 3, TUIR, dispone che:ù

Non concorre a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati secomplessivamente di importo non superiore, nel periodo d’imposta, a € 258,23; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare i lreddito.Pertanto, affinché gli omaggi non costituiscano materia imponibile in capo al dipendente, è indispensabile che nel corso del medesimo periodo d’imposta, allo stesso dipendente, nonvengano erogati omaggi per un valore complessivo superiore alla soglia di € 258,23.

Attenzione, nel calcolo della soglia di € 258,23 vanno cumulate anche le altre voci riconducibili alla fattispecie in esame (ad esempio, fringe benefit autoveicoli e cellulari,polizze assicurative extraprofessionali).

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Si noti inoltre che se la liberalità eccede l’importo di € 258,23, l’intero suo valore concorre a formare la base imponibile.

Esempio 2

Un omaggio in natura del valore di € 260, costituisce reddito di lavoro dipendente perl’intero importo (e non per la differenza tra € 260 e € 258,23).

Si evidenzia infine che le erogazioni liberali in denaro concorrono sempre a formare reddito in capo al dipendente.

ASPETTI IRAP

I costi sostenuti per l’acquisto di beni da destinare ad omaggio dei dipendenti rientrano tra i “costi del personale”. Tale categoria di costi non concorre alla formazione della base imponibile IRAP,neppure se tali spese sono allocate in voci diverse dalla B.9.In buona sostanza, i costi sostenuti per l’acquisto di beni omaggio per i dipendenti, sonoindeducibili ai fini IRAP indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro e dalla metodologia di calcolo adottata (metodo di bilancio o fiscale).

OMAGGIO AI DIPENDENTI  Sempre indeducibili

BENI RIENTRANTI NELL’ATTIVITA’ PROPRIA

 

BENI OGGETTO DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA

OMAGGI AI CLIENTI  AI FINI IVA  AI FINI IRES/IRPEF 
 

IVA detraibile 

(salvo la scelta di non detrarre l’Iva sull’acquisto al fine di non assoggettare ad Iva la cessione gratuita)

 

Cessione imponibile IVA

(salvo la scelta di non detrarre l’Iva sull’acquisto al fine di non assoggettare ad Iva la cessione gratuita)

 

Deducibilità del costo per intero nell’esercizio se di valore unitario non superiore a € 50

Deducibilità nel limite dell’importo massimo deducibile nell’anno, ottenuto applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica  le seguenti percentuali:

¨        1,3% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;

¨        0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;

¨        0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

OMAGGI AI DIPENDENTI  

IVA detraibile

(salvo la scelta di non detrarre l’Iva sull’acquisto al fine di non assoggettare ad Iva la cessione gratuita)

Cessione imponibile  IVA (salvo la scelta di non detrarre l’Iva sull’acquisto al fine di non assoggettare ad Iva la cessione gratuita)

Deducibilità del costo per intero nell’esercizio